Statuto


Preambolo

Titolo I – Caratteri Generali

Titolo II – Membri

Titolo III – Consiglio Esecutivo e Congresso

Titolo IV – Sezioni Locali

Titolo V – Comitati e Unità

Titolo VI – Patrimonio

Titolo VII – Articoli Finali

Disposizioni

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Preambolo

Noi, Popolo RasTafarI residente in Italia, al fine di realizzare Unità, Solidarietà, Libertà ed Auto-determinazione, per assicurare la Giustiza e preservare l’Integrità dell’Etiopia, che è la nostra eredità divina, stabiliamo questo Statuto per la Federazione delle Assemblee RasTafarI in Italia, in accordo con le disposizioni che il Re dei Re Qadamawi Haile Selassie lasciò ai nostri padri nel 1937 per la fondazione dell’Ethiopian World Federation Inc.

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Titolo I – Caratteri Generali

Art. 1 – Nome
Il nome di questa organizzazione sarà Federazione delle Assemblee RasTafarI in Italia (F.A.R.I.)

Art. 2 – Finalità e Obbiettivi
Le finalità e gli obbiettivi della Federazione saranno i seguenti:

a) promuovere amore e buona volontà tra gli Etiopi in patria e all’estero, e così preservare l’integrità e sovranità dell’Etiopia, diffondere l’antica cultura Etiopica tra i suoi membri, correggere gli abusi, rimuovere l’oppressione e plasmare per noi stessi e per i nostri figli un destino conforme alla nostra idea di umanità perfetta e al piano disposto da Dio per la sua creazione, così da salvarci dall’annientamento e procurarci un posto al Sole. In questo impegno, siamo determinati a ricercare la pace e a difenderla, poiché essa è la volontà di Dio per l’uomo.

b) promuovere e ricercare la felicità; poiché a questa sono destinati il lavoro e la vita umani.

c) introdurre l’insegnamento e la pratica della Paternità di Dio e della Fratellanza Umana.

d) promuovere e stimolare l’interesse tra i suoi membri verso gli affari del mondo, e coltivare uno spirito di buona volontà e cordialità internazionale.

e) promuovere un interesse amichevole tra i suoi membri, sviluppare tra questi uno spirito fraterno e infondere in loro il desiderio di rendersi volontariamente aiuto e assistenza in ogni momento.

f) rendere volontariamente aiuto e protezione ai suoi membri, e in caso di necessità senza alcun rimborso economico; se necessario, inoltre, prendersi cura delle vittime della Guerra Italo-Etiopica e porre rimedio ai danni da essa prodotti.

g) offrire concreto aiuto materiale e volontario a tali vittime, senza alcun rimborso economico, e raccogliere fondi per mezzo di libera sottoscrizione per la realizzazione degli scopi summenzionati. Non vi saranno tasse o imposte a carico dei membri della Federazione, se non le quote di partecipazione stabilite dal suo Statuto e dalle sue Disposizioni.

h) incoraggiare i suoi membri a sviluppare interesse e orgoglio per le istituzioni Democratiche, e promuovere principi e ideali Democratici.

Possa il nostro Dio aiutarci a realizzare tali finalità e ideali.

Art. 3 – Attività
Per la realizzazione delle sue finalità la Federazione si propone di svolgere ogni attività permessa dalla Legge Italiana di natura istituzionale, culturale, sociale, umanitaria, editoriale, artistica, multimediale, sportiva, ed appartenente ad ogni altro ambito dell’umana espressione.

Art. 4
La Federazione è internazionale nel suo scopo. Essa mira a rafforzare la comunità Etiopica e RasTafarI nel mondo, e lavorerà attivamente per la creazione di un’unità istituzionale mondiale sotto la guida dell’Ethiopian World Federation Inc, di cui questa istituzione è figlia. Per l’interpretazione dello Statuto e la sua traduzione in lingua internazionale si farà riferimento alla Costituzione dell’Ethiopian World Federation Inc. e alla sua tradizione.

Art. 5 – Sede Centrale
La Sede Centrale della Federazione sarà ubicata in Italia.

Art. 6 – Colori e Uniformi
1) I colori ufficiali della Federazione saranno gli stessi colori nazionali dell’Etiopia: Verde, Oro, Rosso.

2) La Federazione avrà il diritto di stabilire liberamente le proprie uniformi ufficiali, qualora si reputino opportune, da indossare durante Parate e Congressi.

Art. 7 – Eleggibilità
Uomini e donne saranno ugualmente eleggibili per ogni ufficio.

Art. 8 – Carattere Non-lucrativo e Non-partitico
1) La Federazione è senza fini di lucro.

2) La Federazione non ha carattere partitico o politico, ma nel caso in cui problemi politici, partitici o di altra natura tendessero a coinvolgerla, ostacolando la realizzazione delle sue finalità e dei suoi obbiettivi, essa sarà libera di affrontare tali problemi con i migliori mezzi legali a sua disposizione.

Art. 9
Nessun individuo che sia membro di un’altra organizzazione, partito politico, gruppo e setta religiosi, che richiedano a tale di individuo di giurare fedeltà alle loro decisioni e disposizioni, privandolo della libertà di pensiero e azione che possono essere necessari per la realizzazione dei fini della Federazione, sarà eletto o nominato per un ufficio o permetterà la sua elezione per qualunque ufficio. Qualsiasi elezione o nomina compiutasi in violazione di questo articolo sarà considerata nulla.

Art. 10 – Durata dell’Ufficio
Tutti gli ufficiali Internazionali e Locali saranno eletti per il periodo di un anno.

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Titolo II – Membri

Art. 11 – Richiesta di adesione
1) Coloro che vorranno aderire alla Federazione dovranno inoltrare una richiesta in forma scritta.

2) La Federazione avrà il diritto di rifiutare tale richiesta senza specificarne le ragioni.

Art. 12 – Condizioni di adesione
1) La Federazione è riservata a coloro che hanno riconosciuto Qadamawi Haile Selassie come proprio Re dei Re, diventando così membri di una Razza Nuova, Etiope, Africana, Nera.

2) L’adesione ha durata illimitata. I membri potranno recedere in qualunque momento, purché inoltrino alla Federazione una comunicazione ufficiale scritta.

3) La Federazione, attraverso le sue spefiche procedure amministrative, avrà il potere di espellere qualunque membro compia gravi violazioni disciplinari, morali, sociali o istituzionali.

Art. 13 – Quota d’iscrizione e Quota periodica 
1) La Federazione avrà il diritto di stabilire una quota d’iscrizione. Essa sarà di Dieci Euro (EUR € 10). La Federazione, attraverso il suo Consiglio Esecutivo, avrà anche la possibilità di offrire speciali esenzioni a determinate aree, o di adeguare la quota alle condizioni lì presenti, purché in nessuna area la somma soggetta ad esenzione sia superiore a Dieci Euro (EUR € 10).

2) I membri dovranno versare una quota periodica nel corso dell’adesione. La somma equivarrà a Un Euro (EUR € 1) alla settimana, e sarà inviata alla Sede Centrale.

Art. 14 – Membri Non-finanziari
I membri che non verseranno la quota periodica per dodici (12) settimane saranno considerati non-finanziari all’interno dell’organizzazione.

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Titolo III – Consiglio Esecutivo e Congresso

Art. 15 – Ufficiali Internazionali 
La Federazione avrà i seguenti Ufficiali Internazionali, eletti dal Congresso:

1) Presidente
2) Primo Vice-Presidente
3) Secondo Vice-Presidente
4) Segretario Esecutivo
5) Tesoriere
6) Coordinatore
7) Cappellano

Art. 16 – Consiglio Esecutivo
1) Il Consiglio Esecutivo è costituito dagli Ufficiali Internazionali eletti (Presidente, Primo Vice-Presidente, Secondo Vice-Presidente, Segretario Esecutivo, Tesoriere, Coordinatore Generale, Cappellano) e da tre (3) membri aggiuntivi, anch’essi eletti dal Congresso.

2) L’insediamento del Consiglio Esecutivo neo-eletto avverrà in un data precedente la chiusura del Congresso.

Art. 17 – Doveri degli Ufficiali Internazionali
1) Presidente Internazionale
Sarà il capo esecutivo della Federazione, e risiederà in Italia. Sarà suo dovere presiedere i Congressi e pronunciare un discorso sullo stato della Federazione. Egli firmerà tutti i documenti legali e presiederà il Consiglio Esecutivo. Sarà suo dovere convocare i Congressi stabiliti dalla legge, e in caso di emergenza, con il consenso del Consiglio Esecutivo, convocare Congressi straordinari.

2) Primo Vice-Presidente Internazionale 
Risiederà in Italia e assumerà i doveri del Presidente in sua assenza o quando egli lo richiederà.

3) Secondo Vice-Presidente Internazionale 
Compierà le mansioni del Primo Vice-Presidente in sua assenza, e assisterà il Primo Vice-Presidente nel compimento dei doveri assegnatigli dal Presidente. In caso di morte o disabilità permanente del Primo Vice-Presidente, il Consiglio Esecutivo nominerà il Capo Esecutivo che resterà in carica sino alle elezioni successive.

4) Segretario Esecutivo 
Sarà responsabile dinanzi al Consiglio Esecutivo dell’ufficio principale della Federazione e delle attività ivi svolte. Tutti suoi atti dovranno essere prima approvati dal Consiglio Esecutivo. Egli nominerà con l’approvazione del Consiglio Esecutivo tutti gli impiegati dell’ufficio, e quando sarà necessario, sottoporrà al Consiglio Esecutivo le nomine per le promozioni a capo dei vari dipartimenti. Riceverà il denaro dalle sezioni e da altre fonti, rilasciando formale ricevuta, e lo affiderà entro 24 ore al Tesoriere, che rilascerà a sua volta una ricevuta. Consegnerà un rapporto trimestrale delle sue attività al Consiglio Esecutivo.

5) Tesoriere 
Sarà suo dovere ricevere il denaro dal Segretario Esecutivo e, in congiunzione con i membri del Comitato Bancario, depositare tutte le somme presso la banca o le banche indicate dal Consiglio Esecutivo. Il Consiglio Esecutivo avrà il diritto di controllare i suoi libri contabili in ogni momento. Egli rilascerà ricevute di tutto il denaro ricevuto per l’organizzazione, ed effettuerà pagamenti o emissioni di denaro soltanto per ordine del Consiglio Esecutivo.

6) Coordinatore Internazionale 
Avrà la responsabilità di organizzare le sezioni locali, supervisionare quelle già stabilite e mantenerle nel giusto ordine operativo. Egli compierà ogni altra mansione assegnatagli dal Consiglio Esecutivo. Ogni settimana informerà la Sede Centrale riguardo alle sue attività e consegnerà un rapporto mensile.

7) Assenza

Dopo l’assenza di un qualunque ufficiale in tre (3) riunioni consecutive, qualora egli non offra alcuna sufficiente giustificazione, il Consiglio Esecutivo potrà dichiarare vacante il suo ufficio.

Art. 18 
Il Consiglio Esecutivo istruirà di tempo in tempo i membri riguardo a tutte le questioni non menzionate qui. Tutti i problemi di procedura non specificamente menzionati nello Statuto verranno risolti secondo le indicazioni del “Robert’s Manual of Parliamentary Procedure”.

Art. 19 – Congresso
1) Il Congresso sarà composto dai rappresentanti delegati di ciascuna sezione locale, da essa democraticamente scelti. Vi sarà un delegato per ogni venticinque (25) membri della sezione sino a cento (100), e per ogni cento (100) membri aggiuntivi, o parte di tale numero, vi sarà un delegato aggiuntivo. Ogni delegato avrà diritto ad un voto. Un terzo (1/3) dei delegati accreditati costituirà il quorum per il Congresso.

2) Il Congresso verrà convocato annualmente il 16 Luglio, o qualora non sia possibile, in date vicine a tale giorno. Ogni Congresso stabilirà il luogo del successivo.

3) L’elezione di tutti gli ufficiali internazionali avrà luogo durante il Congresso. L’elezione avverrà secondo il sistema di votazione denominato “ballot”.

4) Sino a quando non saranno istituite sette (7) sezioni locali, il Congresso sarà composto da tutti i membri della Federazione, ed opererà ugualmente secondo le precedenti direttive di questo articolo.

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Titolo IV – Sezioni Locali

Art. 20 – Condizioni per l’istituzione delle Sezioni 
1) Venticinque (25) membri o più, desiderosi di istituire una sezione, potranno inoltrare una richiesta al Consiglio Esecutivo. Tale richiesta implicherà il pagamento di una somma complessiva pari a Cento Euro (EUR € 100).

2) Il Consiglio Esecutivo avrà il diritto di accettare o revocare la costituzione di una sezione.

3) La prima unità che verrà costituita sarà chiamata Sezione Numero Uno.

Art. 21 – Ufficiali Locali 
Ogni sezione avrà i seguenti Ufficiali, eletti dalla sua Assemblea:

1) Presidente
1) Primo Vice-Presidente
3) Secondo Vice-Presidente
4) Tesoriere
5) Contabile
6) Segretario
7) Cappellano
8) Cancelliere

Art. 22 – Comitato Esecutivo 
1) Il Comitato Esecutivo sarà composto dagli Ufficiali Locali eletti (Presidente, Primo Vice-Presidente, Secondo Vice-Presidente, Tesoriere, Contabile, Segretario, Cappellano, Cancelliere) e da tre (3) membri aggiuntivi, anch’essi eletti dall’Assemblea della sezione.

2) Le elezioni avverrano secondo il metodo di votazione denominato “ballot”. Il Comitato Esecutivo neo-eletto si insedierà in occasione della prima assemblea ordinaria di Gennaio, subito dopo le elezioni.

Art. 23 – Doveri degli Ufficiali Locali

1) Presidente 
Presiederà tutte le assemblee, firmerà tutti i documenti della sezione, e nominerà tutti i comitati e le unità. Avrà il potere di convocare assemblee straordinarie nell’interesse generale dell’organizzazione, quando lo reputerà necessario. Sarà ex-officio membro di tutti i comitati della sezione.

2) Vice-Presidenti
Sarà responsabilità dei Vice-Presidenti, nel loro ordine, presiedere le assemblee ordinarie in assenza del Presidente o quando egli lo richiederà.

3) Tesoriere 
Sarà suo dovere ricevere dal Contabile tutto il denaro appartenente alla sezione rilasciando una ricevuta, e lo depositerà, o farà depositare, entro 24 ore dal suo ricevimento, presso la banca o le banche indicate dal Comitato Esecutivo. Effettuerà operazioni soltanto per ordine del Consiglio Esecutivo. Effettuerà pagamenti o emissioni di denaro soltanto per ordine del Comitato Esecutivo. Compilerà un rapporto mensile per la sezione utilizzando un apposito modulo, inviandone una copia certificata alla Sede Centrale.

4) Contabile 
Sarà suo dovere ricevere dai membri della sezione o da altre fonti tutto il denaro derivante da sottoscrizioni, quote associative, contributi, raccolte fondi o speciali donazioni, rilasciando una ricevuta e annotando accuratamente tutte le operazioni. Darà al Tesoriere tutto il denaro alla chiusura di ogni assemblea, richiedendo una ricevuta. I registri del contabile saranno esaminati dal Comitato Esecutivo o da ogni altra persona da esso autorizzata. Collaborerà con il Segretario, e gli darà tutte le informazioni da lui richieste riguardo alle entrate e ai dati annotati nei suoi registri. Compilerà un rapporto mensile delle sue attività per la sezione utilizzando un apposito modulo, e ne invierà una copia firmata alla Sede Centrale.

5) Segretario 
Sarà suo dovere compilare correttamente e custodire i verbali e gli atti delle assemblee ordinarie. Terrà una lista aggiornata dei membri della sezione. Collaborerà con il Contabile e gli darà su richiesta informazioni sulle entrate e sulle note contenute nei suoi registri. Custodirà in archivio tutti i rapporti e le comunicazioni. Porrà la sua firma, insieme al suo timbro, su tutti i documenti della sezione. Custodirà personalmente il timbro ufficiale della sezione. Leggerà tutti i verbali e i rapporti delle assemblee precedenti. Sarà responsabile di tutti gli articoli commerciali della sezione (letteratura, stampe, bandiere, ecc.) e ne consegnerà il ricavato al Contabile.

6) Cappellano 
Aprirà e chiuderà tutte le assemblee della sezione con preghiere appropriate, si occuperà delle esigenze spirituali dei membri e sarà responsabile del tono morale della sezione. Darà alla sezione istruzioni e letteratura fornitegli di tempo in tempo dal Cappellano Internazionale. Sarà membro del Comitato per gli Infermi e del Comitato Reclami.

7) Cancelliere 
Sarà presente a tutte le assemblee della sezione e verificherà che le sale di riunione siano in ordine. Vigilerà sull’entrata della sala di riunione, impedendo l’ingresso a persone non autorizzate o dalla condotta inappropriata. Su ordine del Presidente, espellerà dalla sala i membri che avranno un comportamento disordinato e indisciplinato. Svolgerà tutti i compiti riguardanti il suo ufficio che gli verranno assegnati dal Presidente.

Art. 24 – Assemblea 
1) L’Assemblea stabilisce l’indirizzo amministrativo della sezione. Essa è composta da tutti i membri della sezione, e ogni membro ha diritto ad un voto nell’ambito delle sue decisioni.

2) L’Assemblea viene convocata ordinariamente due (2) volte al mese: tuttavia, rispettando questo limite minimo, ogni sezione avrà il diritto di riunirsi quante volte e quanto spesso desidera.

3) Nove (9) membri in buona condizione istituzionale costituiranno il quorum per l’esecuzione dei lavori dell’Assemblea.

4) Nelle prime due settimane di Dicembre, l’Assemblea si riunisce per eleggere i membri del Comitato Esecutivo della sezione. Il Comitato Esecutivo sarà eletto con voto segreto favorevole della maggioranza dei votanti (ballot).

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Titolo V – Comitati e Unità

Art. 25 – Comitati Permanenti 
I Comitati Permanenti di ogni sezione sono: Comitato Bancario, Comitato Membri, Comitato Educativo, Comitato Pubbliche Relazioni, Comitato per gli Infermi, Comitato Raccolta Fondi, Comitato Informativo, Collegio dei Revisori, Comitato Beni Fisici, Comitato Reclami, e ogni altro comitato che si renderà necessario di tempo in tempo, purché esso sia approvato dal Consiglio Esecutivo Internazionale.

1) Comitato Bancario 
Sarà composto dal Presidente, dal Tesoriere, e da altri tre (3) membri della sezione democraticamente eletti dall’Assemblea. Sarà dovere del Comitato controllare i depositi e i prelievi compiuti dal Tesoriere e assisterlo secondo le sue volontà. Avrà accesso ai registri bancari del Tesoriere e potrà controllare assieme a lui i suoi conti bancari e le sue operazioni finanziarie.

2) Comitato Membri 
Sarà suo dovere pianificare l’incremento dei membri della sezione, far visita ai membri inadempienti, invogliarli a partecipare alle assemblea e a svolgere correttamente il proprio lavoro.

3) Comitato Educativo 
Metterà a disposizione dei membri della sezione libri, opuscoli, riviste ed ogni genere di materiale e letteratura storici e culturali riguardanti problemi razziali, politici, economici, sociali, medici, agricoli ed altri argomenti che possano favorire il progresso dei Popoli Neri e dell’umanità in generale. Di tempo in tempo pianificherà e gestirà programmi educativi.

4) Comitato Pubbliche Relazioni 
Sarà suo dovere presentare al pubblico le finalità e gli obbiettivi dell’organizzazione e il lavoro della sezione. Si impegnerà a pubblicizzare le sue attività e sarà responsabile della distribuzione dell’organo ufficiale.

5) Comitato per gli Infermi 
Sarà suo dovere tenere una lista dei membri infermi, far loro visita regolarmente ed incoraggiare il corpo generale dei membri a fare lo stesso. Il Comitato per gli Infermi manifesterà un interesse genuino verso i membri malati, e farà tutto ciò che è in suo potere per aiutarli e confortarli. Raccoglierà fondi per la loro assistenza finanziaria, che saranno depositati presso il Tesoriere della sezione e da lui custoditi in un conto separato. Il comitato raccomanderà al Comitato Esecutivo la natura e l’ammontare del sostegno che potrà essere offerto.

6) Comitato Raccolta Fondi 
Sarà suo dovere escogitare modi e mezzi per raccogliere fondi a sostegno del lavoro della sezione.

7) Comitato Informativo 
Sarà suo dovere raccogliere informazioni per il bene generale della Federazione.

8) Collegio Revisori 
Sarà composto da tre (3) membri non appartenenti al Comitato Esecutivo. Sarà suo dovere fare una revisione dei registri della sezione, sottoporre il suo rapporto alla sezione e inviare una copia firmata di tale rapporto alla Sede Centrale trimestralmente. Il Comitato Esecutivo avrà il diritto di chiedere una revisione in qualunque momento.

9) Comitato Beni Fisici 
Sarà responsabile degli edifici e di tutte le altre proprietà fisiche della sezione. Verificherà che queste siano tenute in ordine e in buono stato, e preparerà il luogo dove si terranno le assemblee. Compilerà un inventario mensile di tutte le proprietà fisiche.

10) Comitato Reclami 
Ogni membro che vorrà esporre un reclamo o una lamentela riguardante l’organizzazione o un suo membro, si rivolgerà a tale comitato. Esso ascolterà tutte le lamentele e i reclami sottopostigli e si impegnerà risolutamente a risolvere il problema in quella sede. Qualora non riesca a risolvere direttamente la questione, essa sarà presentata dal Segretario del comitato all’esame del Comitato Esecutivo della sezione. Quest’ultimo rivedrà l’intero caso ed esprimerà un giudizio. La parte che non sarà soddisfatta della decisione avrà la possibilità di appellarsi al Consiglio Esecutivo Internazionale. La decisione del Consiglio Esecutivo sarà definitiva.

Art. 26 – Unità 
L’unità è un gruppo interno alla sezione, a cui si richiede di compiere determinate mansioni specialistiche. Il personale di tutte le unità, nominato dal Presidente della sezione, sarà sottoposto all’approvazione del Comitato Esecutivo.

1) Unità Medica 
L’Unità Medica sarà costituita da dottori, dentisti, farmacisti e infermieri professionisti. Sarà loro dovere fornire istruzioni, tenere lezioni e offrire informazioni generali riguardanti la salute ed altri argomenti legati al benessere dei membri. Essi fornirano a qualunque gruppo lo desideri addestramento, istruzioni sul pronto intervento, sull’igiene e sulla prevenzione. Le sezioni che non avranno tra i propri membri personale medico professionista potranno costituire questa unità coinvolgendo membri non-professionisti. L’unità inviterà i suddetti professionisti, se disponibili, a condurre corsi e fornire istruzioni sugli argomenti summenzionati.

2) Unità Musicale 
Ogni sezione avrà il diritto di istituire un’Unità Musicale. Essa sarà formata da un gruppo, un’orchestra e un coro. Ogni dipartimento avrà il proprio direttore musicale, che sarà un musicista qualificato.

3) Unità Giovanile 
Ogni sezione avrà il diritto di istituire un Dipartimento Giovanile e determinare le sue funzioni.

4) Unità Femminile Ausiliaria 
Ogni sezione avrà il diritto di istituire un’Unità Femminile Ausiliaria. Avrà il compito di raccogliere fondi per le spese dei delegati al Congresso, offrirà cure, attenzione e comfort agli Ufficiali Internazionali che visiteranno la sezione per lavoro, e compierà ogni altra mansione decisa dal Comitato Esecutivo.

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Titolo VI – Patrimonio

Art. 27 – Benefici 
Tutti i membri finanziari della Federazione avranno il diritto di godere dei seguenti benefici:

1) Tutte le richieste di aiuto saranno sottoposte al Comitato per gli Infermi, che potrà raccomandare assistenza in accordo con le circostanze del caso.

2) La Federazione tenterà di creare o trovare un impiego per i membri che ne faranno richiesta.

3) La Federazione stabilirà un fondo funerario. Per usufruirne, ogni membro dovrà sottoscriverlo per almeno un (1) anno ed essere finanziariamente in regola all’interno dell’organizzazione. La quota periodica del fondo equivarrà a Due Euro e Mezzo (EUR 2,5 €) al mese. In seguito alla prova definitiva della morte del membro, la Federazione preleverà da tale fondo una somma pari a Mille Euro (EUR 1000 €), e la utilizzerà per il servizio funebre. Chi non sottoscriverà il fondo per tre (3) mesi sarà escluso dai suoi benefici. Il Contabile di ogni sezione si occuperà di raccogliere mensilmente le quote da ogni membro che vorrà usufruire del servizio.

Art. 28 
1) Sarà vietato distribuire il patrimonio ai membri per finalità lucrative.

2) Le quote di partecipazione e i contributi volontari offerti alla Federazione non saranno trasmissibili né rivalutabili.

Art. 29 – Esercizio e Bilancio Consuntivo 
1) L’esercizio della Federazione decorrerà dal 1° Luglio di ogni anno al 30 Giugno dell’anno successivo.

2) Per ciascun esercizio è prevista la redazione di un bilancio consuntivo da parte del Consiglio Esecutivo, che dovrà presentarlo al Congresso per l’approvazione.

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Titolo VII – Articoli Finali

Art. 30 – Incriminazione di un Ufficiale 
Se un ufficiale praticherà malamente il proprio ufficio o avrà un comportamento indegno di ufficiale, sarà incriminato. Tutti i membri della Federazione in buona condizione istituzionale potranno presentare delle accuse contro un ufficiale. Queste accuse verranno espresse in forma scritta: ogni qualvolta un’accusa contro un ufficiale sarà considerata necessaria, essa verrà presentata dapprima al Comitato Reclami. Subito dopo la presentazione, questo ascolterà le testimonianze ed esaminerà le prove. Qualora gli elementi siano considerati insufficienti per giustificare un processo, il comitato, con un voto a maggioranza (majority vote), respingerà l’accusa. Qualora i medesimi elementi giustifichino un processo, il comitato raccomanderà al Presidente la sospensione dell’ufficiale. Il Presidente sospenderà l’ufficiale, in attesa di processo. Qualora l’ufficiale denunciato sia il Presidente, le raccomandazioni di sospensione saranno inviate al Vice-Presidente. Il Comitato Reclami, se troverà il processo motivato, sottoporrà le accuse al Comitato Esecutivo entro 24 ore. Il Comitato Esecutivo della sezione ascolterà le accuse e in base alle prove fornite da entrambe le parti prenderà un’equa decisione. L’imputato avrà la possibilità di appellarsi al Consiglio Esecutivo, e la decisione di quest’ultimo sarà definitiva.

Art. 31 – Osservanza delle Festività 
La Federazione osserverà con appropriate cerimonie le seguenti festività: Mesqel, Nascita dell’Imperatore Haile Selassie I, Giorno della Costituzione ed ogni altra festività proclamata dal Re dei Re Haile Selassie I.

Art. 32 – Scioglimento dell’Organizzazione 
1) L’organizzazione ha durata illimitata. Essa potrà sciogliersi soltanto per decisione del Congresso, con il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei delegati presenti. Il Congresso sceglierà anche l’organizzazione o l’ente, con finalità analoghe alla Federazione, a cui devolvere il patrimonio. La proposta di scioglimento sarà poi inoltrata a tutte le sezioni e dovrà essere da queste votata entro un (1) anno. Un voto a maggioranza (majority vote) delle assemblee locali determinerà il voto delle sezioni. Se la proposta di scioglimento verrà approvata da tre quarti (3/4) del numero complessivo delle sezioni, essa sarà ufficialmente ratificata.

2) Fino a quando non saranno istituite sette (7) sezioni locali, il Congresso approverà e ratificherà direttamente lo scioglimento della Federazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei membri accreditati.

Art. 33 – Modifica dello Statuto 
1) La proposta di emendamento verrà sottoposta alla seduta ordinaria del Congresso, e potrà essere approvata con voto a maggioranza (majority vote). In questo caso, il Congresso stabilirà un periodo non superiore ad un (1) anno, entro il quale l’emendamento dovrà essere votato da ogni sezione. Il Segretario Esecutivo invierà una copia dell’emendamento approvato ad ogni sezione, e un voto a maggioranza (majority vote) delle assemblee locali determinerà il voto delle sezioni. Se l’emendamento verrà approvato da tre quarti (3/4) del numero complessivo delle sezioni, esso sarà ufficialmente ratificato.

2) Fino a quando non saranno istituite sette (7) sezioni locali, il Congresso potrà approvare e ratificare direttamente un emendamento con il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei membri accreditati.

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Disposizioni

Art. 1 – Ordine dei Lavori 
1. Richiamo all’ordine da parte dell’Ufficiale Presidente
2. Esercizi Devozionali
3. Appello degli Ufficiali
4. Considerazioni dell’Ufficiale Presidente
5. Lettura dei Verbali dell’Assemblea Precedente
6. Lavori Non Terminati
7. Comunicazioni
8. Richieste di Adesione
9. Rapporto dei Comitati Speciali
10. Rapporto dei Comitati Permanenti
11. Ammissione di Nuovi Membri
12. Solidarietà e Bene Sociale
13. Considerazioni conclusive
14. Ricevute dell’incontro
15. Aggiornamento

Art. 2 – Rapporti Mensili
Tutte .le sezioni invieranno mensilmente rapporti e rendiconti alla Sede Centrale.

Art. 3 – Nomi e Indirizzi degli Ufficiali
La Sede Centrale custodirà in archivio i nomi e gli indirizzi di tutti gli ufficiali locali. Sarà dovere di ogni sezione comunicare tali informazioni entro dieci (10) giorni dopo le elezioni.

Art. 4 – Tempo e Luogo delle Assemblee Ordinarie
Tutte le sezioni informeranno la Sede Centrale riguardo ai luoghi e ai tempi delle proprie assemblee ordinarie.

Art. 5 – Giuramento d’Ufficio 
Ogni ufficiale eletto reciterà il seguente Giuramento d’Ufficio prima del suo insediamento:
(da ripetere con la mano destra alzata): Io (Nome Completo) prometto solennemente di sostenere, difendere e proteggere lo Statuto della Federazione delle Assemblee RasTafarI in Italia, e di compiere fedelmente i doveri del mio ufficio, al meglio delle mie abilità. Aiutami, oh Dio.

Art. 6 – Ammissione Nuovi Membri
Ogni nuovo membro formulerà la seguente promessa:
(da ripetere con il braccio destro alzato): Prometto solennemente di compiere tutto il possibile per realizzare le finalità e gli obbiettivi delle Federazione delle Assemblee RasTafarI in Italia, e di rispettare il suo Statuto e le sue Disposizioni. 

Art. 7 – Nomina dei Comitati
Il Presidente nominerà i presidenti e i membri di tutti i Comitati, salvo i casi in cui lo Statuto ordina diversamente.

Art. 8 – Rimozione degli Ufficiali
Il Presidente avrà il diritto di rimuovere qualunque ufficiale da un ufficio di nomina.

Art. 9
Tutti i membri, i comitati, le unità dovranno sottoporre le proprie riflessioni, raccomandazioni, scoperte e rapporti al Comitato Esecutivo per richiedere la sua approvazione, prima che tali riflessioni, raccomandazioni, scoperte e rapporti siano presentati al corpo generale della sezione.

Art. 10 – Domanda per la Costituzione di una Sezione
Tutte le domande per la costituzione di una sezione saranno inoltrate al Consiglio Esecutivo su moduli prestampati. Tali moduli saranno forniti su richiesta dalla Sede Centrale.

Art. 11
Nessun ufficiale o membro della Federazione discuterà degli affari della Federazione in pubblico o con persone che non sono suoi membri attivi.

Art. 12 – Spese dei Delegati
Ogni sezione sosterrà le spese dei propri delegati, e in caso il Consiglio Esecutivo considerasse necessario inviare un delegato o delegati speciali presso una qualsiasi sezione, potrà essere richiesto che questa ne sostenga le spese.